La parola all'esperto
Ho locato un appartamento a due soggetti che hanno sottoscritto il contratto. Uno di loro mi ha dato disdetta e ha liberato l’immobile; l’altro pretende di pagare il canone a metà perché dice che occupa solo una parte dell’appartamento. Lo può fare?
Lettera firmata
Risponde l'esperto
Carlo A.Del Chicca
Avvocato, consulente legale Associazione Proprietà Edilizia di Parma
Nel caso prospettato dal lettore si deve fare riferimento all’art. 1292 del Codice Civile, che stabilisce la solidarietà dei debitori nelle obbligazioni: l’obbligazione è in solido quando più debitori sono tutti obbligati per la medesima prestazione, con la conseguenza che ciascuno può essere costretto all’adempimento della totalità della prestazione stessa.
Questo principio normativo è applicabile ai contratti di locazione e, conseguentemente, ogni conduttore è obbligato al pagamento dell’intero canone quando gli altri conduttori non provvedono al pagamento delle loro quote.
Il principio è stato ribadito anche recentemente da una pronuncia della Cassazione, la quale ha sancito che: “Nel caso in cui il contratto di locazione immobiliare in favore di due conduttori preveda che gli stessi siano tenuti a corrispondere solidalmente l'intero canone, il recesso di uno di essi (che non è subordinato al consenso dell'altro) non fa venir meno la soggezione del co-conduttore al pagamento dell'intero debito, indipendentemente dalla circostanza che egli abbia continuato ad occupare una sola porzione dell'immobile” (Cassazione civile sez. III, 27/07/2024, n.21051).
Nel caso in cui il conduttore rimasto nell’appartamento non adempia all’intera obbligazione, il proprietario potrà agire per la risoluzione del contratto, proponendo lo sfratto per morosità, non appena il debito raggiunge almeno le due mensilità del canone di locazione.
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