CASE E TERRENI
Sono proprietario di un terreno inedificabile, non coltivabile a causa delle condizioni del terreno stesso e privo di valore economico. Mi trovo costretto a continuare a possederlo senza poterlo semplicemente abbandonare, continuando così a sopportarne solo ed esclusivamente i conseguenti oneri. Non c’è proprio alcuna soluzione al mio problema?
Lettera firmata
Laura Acquistapace
Avvocato, Consulente Confedilizia Parma
Egregio lettore, con la sentenza n. 23093 depositata l’11 agosto 2025, le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione hanno sancito la piena validità dell’atto unilaterale di rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare, anche se motivato da ragioni personali, economiche o gestionali, senza necessità di perseguire un interesse collettivo. Si tratta di un negozio giuridico valido di per sé, che non richiede alcuna accettazione da parte di terzi.
La pronuncia pone fine a un lungo contrasto giurisprudenziale: mentre alcuni orientamenti ritenevano nulla la rinuncia priva di una “giustificazione sociale”, le Sezioni Unite hanno affermato che tale atto è valido anche se motivato da convenienza individuale.
L’atto si perfeziona con la forma scritta (atto pubblico o scrittura privata autenticata) e la trascrizione nei registri immobiliari; non è richiesta l’accettazione da parte dello Stato. L’effetto giuridico è automatico: il bene entra ipso jure nel patrimonio dello Stato ai sensi dell’art. 827 c.c.
I principi chiave della sentenza sono i seguenti:
· Atto unilaterale e non recettizio:
La rinuncia è un atto unilaterale che si perfeziona con la sola dichiarazione del proprietario, senza la necessità di un'accettazione da parte dello Stato.
· Funzione dismissiva:
La sua unica funzione è quella di dismettere il diritto di proprietà, realizzando l'interesse patrimoniale del titolare che non trae più utilità dal bene.
· Legittimità del «fine egoistico»:
L'atto è valido anche se fondato esclusivamente su motivazioni personali del proprietario, senza che sia richiesto un interesse sociale o pubblico diverso da quello di «non voler più possedere il bene».
· Effetto traslativo allo Stato:
La rinuncia produce l'effetto automatico dell'acquisizione della proprietà da parte dello Stato, in base all'articolo 827 del Codice Civile.
· Superamento del «vincolo perpetuo»:
La decisione supera l'idea che la proprietà immobiliare implichi un vincolo perpetuo, riconoscendo al proprietario la facoltà di dismettere il diritto quando non gli reca più alcuna utilità.
Le consiglio pertanto di prendere contatto con il suo legale di fiducia al fine di chiarire i passaggi da seguire per questa procedura.
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