giudice di Pace
Il Giudice di Pace di Piacenza ha condannato EasyJet a risarcire una coppia di viaggiatori con oltre 1.100 euro, dopo che la compagnia si era rifiutata di pagare la compensazione pecuniaria e di rimborsare le spese sostenute a seguito della cancellazione di un volo. L’annullamento del volo, secondo EasyJet, era dovuto a un impatto con uno stormo di uccelli, il cosiddetto "bird strike".
MANCATA ASSISTENZA – I fatti risalgono al 1° luglio 2023, quando la coppia, originaria di Piacenza, avrebbe dovuto partire da Malpensa per Ibiza, per una vacanza a Formentera. Poco prima dell’imbarco, il volo è stato improvvisamente cancellato, senza che la compagnia fornisse assistenza o riprotezione su voli alternativi. I passeggeri, con l’alloggio già prenotato, sono stati così costretti ad acquistare nuovi biglietti per il giorno successivo, e a partire da un altro aeroporto, mentre la loro auto era rimasta parcheggiata a Malpensa. Dopo aver tentato senza successo di ottenere un rimborso tramite reclamo e conciliazione con l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), con l’assistenza di Confconsumatori Parma, la coppia ha deciso rivolgersi al Giudice di Pace della propria città di residenza.
LA DECISIONE DEL GIUDICE – In tribunale, EasyJet ha cercato prima di spostare il processo sostenendo che dovesse essere discusso nel luogo di partenza del volo. Poi ha dichiarato che la cancellazione era stata causata da “circostanze eccezionali” – l’impatto con lo stormo di uccelli – e di non essere dunque tenuta a rimborsare. Tuttavia, il Giudice di Pace ha respinto entrambe le argomentazioni, sottolineando che la compagnia non aveva fornito prove sufficienti a supporto della sua versione dei fatti, basandosi solo su autocertificazioni. Il giudice ha quindi condannato EasyJet a pagare un totale di 1.145 euro, di cui 500 euro come compensazione pecuniaria (250 euro per passeggero), e il resto per coprire le spese documentate dalla coppia, che includevano una notte in hotel non usufruita e i costi di trasferimento dell'auto da un aeroporto all'altro.
Secondo l’avvocato Grazia Ferdenzi di Confconsumatori Parma, che ha assistito la coppia, questa sentenza risulta particolarmente significativa in quanto “il Giudice ha riconosciuto il principio secondo cui in caso di controversia avente ad oggetto un’azione risarcitoria tra passeggeri residenti in Italia e una compagnia aerea avente sede extra UE, laddove i biglietti siano stati acquistati online, si applica l’art. 33 della Convenzione di Montréal che permette di radicare il giudizio presso il domicilio dell’acquirente. La sentenza ha dato altresì risalto al fatto che non basta che la compagnia aerea invochi la presenza di una circostanza eccezionale per essere esentata dal corrispondere la compensazione pecuniaria e il rimborso delle eventuali spese sostenute, ma occorre che fornisca prove, non di provenienza propria, della forza maggiore che ha determinato la cancellazione del volo”.
Per informazioni e assistenza è possibile contattare lo sportello di Parma di Confconsumatori, in via Mazzini 43, al numero 0521 230134 oppure all’indirizzo e-mail parma@confconsumatori.it.
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