Una delle novità principali del nuovo Superbonus del 110% è la possibilità di cedere il credito di imposta. Possibilità che, visto l'ammontare dell'incentivo superiore all'importo dei lavori, rende possibile di fatto eseguire gli interventi senza esborso di denaro. Una possibilità conveniente ovviamente per i privati cittadini, ma decisiva per i condomini dove spesso vi erano problemi non piccoli nella gestione dei crediti di imposta fra i vari proprietari.
Agenzia delle entrate Come funziona e chi lo può usare
A chi spetta, come si può utilizzare: l’Agenzia delle Entrate ha messo a punto una guida al superbonus al 110% introdotto dal Dl Rilancio. E in queste pagine proponiamo alcuni esempi e alcune risposte ai quesiti più diffusi predisposte proprio dall'Agenzia. Il Superbonus è riconosciuto nella misura del 110% delle spese, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. Può essere chiesto per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali, sulle unità immobiliari indipendenti e sulle singole unità immobiliari (fino ad un massimo di due). Non può essere fruito, invece, per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli). l Superbonus del 110% spetta prima di tutto per gli interventi volti a incrementare l’efficienza energetica degli edifici e le misure antisismiche. A queste tipologie di spese, dette «trainanti», si aggiungono altri interventi, a condizione però che siano eseguiti congiuntamente (“trainati”) ad almeno un intervento trainante: rientrano in questa categoria, per esempio, l’installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Per quanto riguarda i beneficiari, spiega ancora l’Agenzia delle Entrate, possono accedere al Superbonus le persone fisiche che possiedono o detengono l’immobile (per esempio proprietari, nudi proprietari, usufruttuari, affittuari e loro familiari), i condomini, gli Istituti autonomi case popolari, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le Onlus e le associazioni e società sportive dilettantistiche registrate, per i soli lavori dedicati agli spogliatoi. La guida chiarisce che i soggetti Ires (e, in generale i titolari di reddito d’impresa o professionale) possono accedere al Superbonus solo per la partecipazione alle spese per interventi trainanti, effettuati sulle parti comuni di edifici.
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