Il tono e i contenuti di alcune osservazioni al mio pezzo sulla proposta di legge Zan contente «Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità» mi hanno spinto a chiedere al direttore di consentirmi di integrare ciò che ho scritto sabato 26.
Al comma successivo l'articolo stabilisce che è punito anche «chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione … Si applica la pena della reclusione … se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.»
Norme queste introdotte dal decreto-legge 26 aprile 1993, numero 122 (Mancino) e che costituiscono sì un passo avanti nella tutela di interessi diffusi di minoranze e maggioranze, ma che non sono risultate particolarmente utilizzate in sede giudiziaria. Si riflette su di esse il vizio nazionale: severità verbale cui corrisponde il lassismo reale.
Ora, rispetto alla versione del 604 bis, la proposta di legge Zan amplia l’ambito della punibilità (a atti o manifestazioni) «oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità.» A ogni comma del 604 bis viene inserita la citata estensione.
Leggiamo insieme, peraltro, l’articolo 4 (Zan): «… sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti.»
E qui cominciano i gravi problemi: «sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni …».
Il legislatore ordinario, quindi, fa salva la libera espressione di convincimenti od opinioni che è già tutelata dalla Costituzione. Ragionando per opposti, nella testa dei proponenti se non fosse stata fatta salva questa libertà avrebbe potuto essere colpita dalla medesima legge.
E poi sono fatte salve anche: «le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti.»
Chiunque può notare la grave contraddizione presente nel periodo: le condotte legittime possono indurre ad atti discriminatori o violenti? Per intenderci le condotte legittime non possono assolutamente indurre al compimento di atti discriminatori o violenti. Se inducessero non sarebbero legittime.
Senza speculare sull’immaginazione e sulla competenza di chi ha scritto questo articolo, risulta evidente che il Senato deve sciogliere la contraddizione rimuovendo il grave vulnus all’ordinamento introdotto nel testo: la possibilità accordata al giudice di punire una condotta legittima sulla base di un principio introdotto con legge ordinaria in contrasto con la costituzione.
L’altro punto dolente è l’articolo 7: «Istituzione della Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia.»
Su entrambi gli articoli potrebbe mettere mano qualche costituzionalista. Giovanni Maria Flick, già presidente della Corte costituzionale, ha manifestato le sue perplessità: non è di parte e andrebbe ascoltato.
La rigidità, per esempio, di Enrico Letta può produrre ferali effetti sulla proposta Zan.
Quanto ai rapporti con la Santa Sede se ne dovrà occupare il governo. E non dubito che sarà trovato un punto di incontro. Il fatto che la Chiesa non sia favorevole al mondo LGBQ+ non può comportare alcuna ritorsione: si tratta di quella libertà di pensiero che la Costituzione garantisce a tutti.
Questa non è una guerra. Questo dovrebbe essere un passo avanti sulla via delle libertà civili che vanno affermate in positivo e non mediante repressione. Certo, alcuni aspettano da tempo una rivincita, ma non è questo il momento e il modo per ottenerla.
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