FIRENZE
(ANSA) - FIRENZE, 07 APR - Nella vicenda della morte del calciatore Davide Astori, l'ex direttore della Medicina sportiva di Careggi, Giorgio Galanti, venne condannato a 1 anno per falso ideologico anche perché, si legge nella sentenza, "nonostante fosse già sotto l'attenzione dell'autorità giudiziaria, non ha esitato a fabbricare un documento falso per addurre elementi a suo favore coinvolgendo nella realizzazione di una condotta penalmente illecita i due impiegati apicali del reparto di Medicina dello Sport dell'Azienda Ospedaliera di Careggi". Lo riporta la motivazione del tribunale di Firenze del 13 giugno 2025. Oltre a Galanti, sempre per falso ideologico furono condannati - a otto mesi - due medici, la dottoressa Loira Toncelli e il professore Pietro Amedeo Modesti, questo accusato anche di 'distruzione di atto vero'. "Si ritiene provato il dolo di Galanti", si legge ancora, per aver concorso con Toncelli "nel 2019, alla realizzazione di un documento con valutazione positiva dei dati Strain di Astori, retrodatato falsamente al 2017, in modo da apportare un elemento in più a suo favore nel processo per la morte dell'atleta". Galanti, secondo il tribunale, chiese alla dottoressa Toncelli di "redigere materialmente il documento relativo allo Strain di Astori". L'ormai ex direttore della Medicina sportiva, si legge, "aveva con lei un accordo rispetto all'inserimento della data controversa". Galanti e la dottoressa Toncelli avrebbero falsificato la data di un certificato facendolo risalire al 10 luglio 2017 giorno in cui Astori fu sottoposto a visita medica. Astori morì il 4 marzo 2018 a Udine in albergo nel ritiro prepartita. Le difese fanno ricorso alla corte di appello. "La sentenza è stata appellata quindi la decisione non è definitiva - spiega il difensore del professor Galanti, avvocato Sigfrido Fenyes - Siamo in una fase in cui deve esser rispettato il principio costituzionale della presunzione di innocenza. La vicenda riguarda l'apposizione di una data non su un certificato fidefacente, come riconosciuto dallo stesso tribunale, ma su una semplice attestazione di lettura di un esame effettivamente svolto in precedenza non suscettibile di alterazione o di diversa interpretazione". (ANSA).
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