Numerose le novità di quest'anno. Per quelli cartacei la trattenuta parte oltre i 4 euro. Vengono incentivati quelli elettronici
IL QUESITO
La manovra prevede novità per quanto riguarda i buoni pasto: vorrei sapere chi li può utilizzare e se cambiano i limiti giornalieri
G.T.
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Pietro Boschi*
Le novità contenute nella legge di bilancio approvata in Parlamento lo scorso 23 dicembre sono varie e diverse: quella che appare di impatto immediato è la rimodulazione dei limiti di esenzione fiscale dei buoni pasto. Esso può essere emesso sia in forma cartacea sia elettronica e legittima il lavoratore dipendente (pubblico o privato) ad ottenere dagli esercizi convenzionati, servizi di somministrazione di alimenti e bevande e prodotti di gastronomia pronti per il consumo, con esclusione di qualsiasi prestazione in denaro. La platea dei possibili beneficiari comprende, oltre ai lavoratori subordinati, tutti coloro che percepiscono un reddito assimilato al lavoro dipendente, come per esempio, i collaboratori coordinati e continuativi, gli amministratori di società, i tirocinanti, etc. In base a quanto previsto dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, è possibile per ogni acquisto cumulare sino a 8 buoni giornalieri, spendibili presso le seguenti tipologie:
Pubblici esercizi (bar, ristoranti, etc)
Mense aziendali e interaziendali
Esercenti di generi alimentari
Vendita al dettaglio di prodotti agricoli, coltivatori diretti, agriturismo.
Il buono pasto, non è cedibile, non è commercializzabile e non può essere convertito in denaro. L’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che è assicurata la non imponibilità a contributi ed imposte entro i limiti previsti, nel caso in cui l’erogazione dei buoni pasto avvenga alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee di essi, la cui determinazione è lasciata alla libera facoltà del datore di lavoro.
Dal 1° gennaio 2020, la normativa prevede i seguenti nuovi limiti:
Per i buoni pasto cartacei (blocchetto), il limite scende da 5,29 a 4 euro giornalieri
Per i buoni pasto elettronici passa da 7 a 8 euro giornalieri
Ciò significa che su un buono pasto cartaceo di 5 euro giornalieri, sui primi 4 euro non avverrà alcuna trattenuta, mentre sulla somma eccedente (1 euro nel calcolo prospettato), l’azienda opererà le trattenute contributive e fiscali (oltre a versare la contribuzione di propria competenza). Qualora lo stesso buono pasto, di uguale valore pari a 5 euro giornalieri, venga erogato in modalità elettronica, esso continuerà a essere completamente esente da qualsiasi trattenuta, in quanto inferiore a 8 euro (nuovo limite di esenzione giornaliero dal 2020). La nuova normativa ha lo scopo principale di disincentivare l’utilizzo del buono cartaceo, più facilmente utilizzabile da soggetti diversi dal titolare, ma anche di semplificarne la gestione amministrativa, senza tuttavia tralasciare che l’emissione elettronica facilita innanzitutto il lavoro delle società emittenti. Dal punto di vista operativo, l’utilizzo del buono elettronico, anziché avvenire mediante consegna del blocchetto cartaceo, avviene con l’accredito elettronico su un’apposita carta, attraverso la quale il (solo) lavoratore titolare, può acquistare la prestazione o la spesa presso gli esercizi convenzionati.
Per completezza di informazione, è opportuno precisare che rimangono invariate le regole per
le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione (sino a 5,29 euro giornalieri);
le mense organizzate dal datore di lavoro o gestite da terzi, comprese le convenzioni con i ristoranti, non soggette ad alcun limite fiscale.
In assenza di istruzioni da parte delle autorità competenti, i buoni pasto già acquistati e in consegna entro e non oltre il 12 di gennaio 2020 conservino i vecchi limiti, in ossequio al «criterio di cassa allargato» che prevede l’imputazione all’anno precedente dei redditi corrisposti entro il 12° giorno del mese di gennaio dell’anno successivo.
Consulente del lavoro
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