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LA PAROLA ALL'ESPERTO / CASA

Superbonus, solo a lavori finiti la cessione del credito

Superbonus, solo a lavori finiti la cessione del credito

31 Marzo 2023, 13:52

LA DOMANDA
Ho effettuato interventi per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento (con caldaia a condensazione) presso la mia abitazione (edificio “unifamiliare”). Ho già effettuato versamenti a titolo di acconto sui lavori. Ora mi appresto a versare il saldo, visto che posso accedere al bonus 110% anche per spese sostenute entro il 31 marzo. Tuttavia, temo che i lavori non saranno ancora terminati a quella data. Quali conseguenze, soprattutto in merito alla cessione del credito già concordata con un istituto finanziario?
Lettera firmata

La norma di riferimento è contenuta nell’art 119, comma 8-bis del DL 19/05/2020, n 34 (introduttivo del “bonus 110%”). Viene stabilito che per gli interventi effettuati su unità immobiliari indipendenti “la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 marzo 2023, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo”. La “proroga” dall’originario termine del 31/12/2022 al 31/3/2023 è stata disposta con il DL 18 novembre 2022, n 176 art 9 (convertito con Legge 13/01/2023, n 6).
Il riferimento alle “spese sostenute” è la puntuale applicazione del “criterio di cassa” che informa tutto il sistema dei bonus fiscali (anche per quanto riguarda il 110%).


La data del 31 marzo 2023, quindi, vale esclusivamente come termine per effettuare i pagamenti al fine di accedere alle detrazioni fiscali, indipendentemente dalla conclusione dei lavori. A supporto di quanto detto, si può fare riferimento ai ripetuti chiarimenti forniti dalla Agenzia delle Entrate; da ultimo, nella Risposta ad Interpello del 5 dicembre 2022, n 581: “ai fini della imputazione delle spese per ristrutturazioni edilizie, le relative disposizioni fanno espresso riferimento alle spese sostenute e, quindi, al criterio di cassa, nel senso che occorre avere riguardo al loro effettivo pagamento. Il momento del pagamento può anche cadere in un periodo di imposta diverso, antecedente o successivo, a quello in cui sono completati i lavori”.
Nessun dubbio quindi sul fatto che il termine prorogato al 31 marzo 2023 riguarda esclusivamente il momento del pagamento e non il momento della conclusione dei lavori.
Sempre in applicazione del “principio di cassa”, possono consentire l’accesso al bonus 110% tutti i pagamenti effettuati dal 1 luglio 2020 al 31 marzo 2023 a condizione, come visto, che al 30 settembre 2022 sia stato eseguito almeno il 30% dell’intervento. In assenza di un contratto di appalto (non necessario nel nostro caso) è irrilevante ogni riferimento al SAL (Stato di Avanzamento Lavori), fattispecie tipica appunto di un contratto di appalto con la quale i contraenti “certificano” la parziale e definitiva acquisizione di una parte della prestazione definita nell’accordo; proprio la “definitiva” acquisizione di una quota della prestazione consente la cessione del credito fiscale maturato. Il vero problema, nel nostro caso, riguarda proprio la “cessione del credito”: il credito fiscale (110%) non può di fatto essere ceduto prima della conclusione dei lavori! In effetti, a norma art 121, comma 1-ter, del DL 19/05/2020, n 34 la cessione del credito è sottoposta, tra l’altro, alle seguenti formalità:
- Asseverazione rilasciata da tecnici abilitati circa il rispetto dei requisiti degli interventi di risparmio energetico (“miglioramento di almeno due classi energetiche”) e della corrispondente “congruità” delle spese sostenute;
- apposizione del “visto di conformità” (esame formale dei documenti relativi all’intera pratica e attestazione della avvenuta asseverazione di cui sopra), con conseguente invio telematico della comunicazione all’Agenzia delle Entrate della cessione.
Il Visto non può essere apposto se manca l’asseverazione tecnica e l’asseverazione può essere rilasciata solo alla conclusione dei lavori (o alla sottoscrizione di un SAL). In definitiva:
*la cessione del credito deve effettuarsi solo dopo la conclusione dei lavori,
*la comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa; tuttavia, per le spese sostenute nel 2022 il termine è stato prorogato al 31 marzo 2023 (Legge 24/2/2023, n 14 di conversione del cd “decreto mille proroghe”).
Il panorama legislativo in materia si è infine “arricchito” con il recente DL 16/02/2023, n 11 (da convertire in Legge entro il 17 aprile) che di fatto ha limitato la fruibilità dei bonus fiscali alla ordinaria detrazione in sede di dichiarazione dei redditi, eliminando (con l’ovvia eccezione dei “lavori già avviati”) la possibilità di trasferimento attraverso lo sconto in fattura o la cessione del credito. Ricordo che, allo stato attuale, la detrazione Irpef (110%) per le spese sostenute nel 2020-2021 è utilizzabile in cinque rate annuali; quattro rate annuali per le spese sostenute nel 2022.


Il quadro definitivo della normativa sul “superbonus 110%” non è tuttavia ancora completato (ad esempio, si sta discutendo di un possibile ulteriore differimento del termine per agevolare le spese sostenute per gli edifici unifamiliari, dal 31 marzo al 30 giugno). Si ritiene anche auspicabile un intervento per aumentare il tempo di fruibilità della detrazione (ad esempio, da 4 a 10 anni) per superare l’eventuale ostacolo della “incapienza” fiscale che potrebbe determinare la perdita di parte dei benefici.

Risponde l'esperto
Dr Antonio Russo
Consulente tributario Confedilizia

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