La parola all'esperto
Ho stipulato un contratto di locazione nel quale ho inserito la clausola penale ex art. 1382 c.c. con la quale si è stabilita una somma giornaliera a carico dell’inquilino, da corrispondersi a mio favore, qualora l’inquilino stesso non rispettasse il termine stabilito in contratto per il rilascio dell’immobile che gli ho affittato. Ho letto articoli sulla tassazione, o meno, di tale importo; vorrei sapere come comportarmi in occasione della registrazione del contratto di locazione.
Lettera firmata
RISPONDE L'ESPERT- Daniela Barigazzi, avvocato, Consulente Confedilizia
La sezione tributaria della Corte di Cassazione si è in argomento pronunciata di recente con la sentenza n. 3014 dell’1 febbraio 2024 con la quale ha confermato la non tassabilità autonoma della clausola penale inserita in un contratto di locazione, enunciando il principio di diritto per cui “ai fini di cui all’art. 21 DPR. 131/86 la clausola penale (inserita in un contratto di locazione) non è soggetta a distinta imposta di registro in quanto sottoposta alla regola dell’imposizione della disposizione più onerosa prevista dal secondo comma della norma citata”. Detto (secondo) comma stabilisce infatti che ”se un atto prevede più disposizioni che derivano necessariamente, per loro intrinseca natura, le une dalle altre, l’imposta si applica come se l’atto contenesse la sola disposizione che dà luogo all’imposizione più onerosa”.
Del resto, come ricorda la sentenza in esame, la Cassazione ha da tempo chiarito che la clausola penale, pur nella complessità delle forme del suo manifestarsi, svolge una funzione non tanto sanzionatoria-punitiva quanto piuttosto di risarcimento forfettario del danno, indirettamente intesa a rinsaldare il vincolo contrattuale e a stabilire preventivamente la prestazione cui è tenuto uno dei contraenti qualora si rendesse inadempiente. L’effetto è pertanto quello di limitare il risarcimento a tale prestazione, indipendentemente dalla prova dell’esistenza e dell’entità del pregiudizio effettivamente sofferto (Cass. n. 21398/2021; Cass. n. 11548/2023).
In forza dell’orientamento consolidato, potrà pertanto valutarsi la contestazione dell’eventuale avviso di liquidazione d’imposta autonoma. Un sinteticissimo promemoria riguardante la clausola penale: tale clausola deve essere determinata, anche solo nell'importo massimo, e può essere graduata tenendo conto della gravità dell’inadempimento. Inoltre ai sensi dell’art. 1129 c.c. la clausola in esame sarebbe nulla qualora avesse lo scopo di escludere la responsabilità debitoria per dolo o per colpa di uno dei contraenti.
Sono infine considerate vessatorie le clausole che prevedano a carico della parte inadempiente, oppure in ritardo nell’adempimento, penali di entità spropositate non solo per l’ammontare economico eccessivo ma anche per il loro peso sproporzionato rispetto all’entità di ciò che si è effettivamente previsto in contratto.
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