La parola all'esperto
Vivo in un appartamento in condominio che condivide un piccolo pianerottolo con un'altra abitazione. Recentemente, il proprietario di quest'ultima ha deciso di occupare una parte di tale pianerottolo posizionando un armadio aperto, con scaffali, all'interno del quale ha collocato delle piante e altri oggetti ornamentali. Vorrei sapere se tale utilizzo è conforme alla normativa vigente e se è ammissibile.
Lettera firmata
Risponde l'esperto
Edoardo Acquistapace Avvocato, Confedilizia
Egregio lettore, la questione sollevata riguarda l'uso delle parti comuni all'interno di un condominio, ma ha anche implicazioni in termini di sicurezza. In tale contesto, è necessario richiamare gli articoli 1102 e 1117 del Codice Civile, che disciplinano le parti comuni, il loro utilizzo e/o la loro destinazione.
In primo luogo, ai sensi dell'art. 1117 c.c., il pianerottolo costituisce una parte comune del condominio, conseguentemente ai sensi dell’art. 1102 c.c. ogni condomino ha il diritto di usufruire di tale bene comune, purché non ne alteri la destinazione d'uso e non impedisca agli altri condomini di fruirne in modo pari e conforme ai propri diritti.
Nel caso in esame, l'occupazione del pianerottolo con un armadio utilizzato per scopi privati (quali, ad esempio, la collocazione di piante ornamentali e altri oggetti), potrebbe configurare una violazione della destinazione d'uso della parte comune.
Inoltre, non va dimenticato che l'occupazione del piccolo pianerottolo con oggetti ingombranti come un armadio, potrebbe ostacolare il passaggio dei condomini, e si potrebbero presentare potenziali pericoli in caso di emergenza come, ad esempio, a fronte di un’evacuazione rapida in caso di incendio. La sicurezza e il libero transito all'interno delle parti comuni sono diritti fondamentali di ogni condomino.
Oltre a ciò, consiglio di verificare se il regolamento condominiale contenga disposizioni specifiche in merito all'uso delle parti comuni, che potrebbero essere più restrittive rispetto alle disposizioni generali del Codice Civile.
Alla luce di quanto predetto, ritengo che il comportamento del suo vicino di casa potrebbe configurare una violazione delle norme relative all'uso delle parti comuni, come previsto dall'art. 1102 c.c., oltre a violare le normative in materia di sicurezza.
Ove ad una sua richiesta verbale di rimozione dell’armadio non venga dato seguito, le consiglio di rivolgersi all'Amministratore del condominio per segnalare la situazione e richiedere l’intervento necessario.
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