La parola all'esperto
Buongiorno, nei giorni scorsi ho notato nel soffitto della mia abitazione condominiale una macchia di umidità che sembra acqua proveniente dall’appartamento sopra il mio. Le chiedo quindi se il danno è risarcibile e come mi devo comportare in questi casi.
Massimo Faroldi
Consulente assicurativo Confedilizia
Gentile lettore, questi eventi, molto frequenti soprattutto in immobili datati, sono spesso riconducibili alla fuoriuscita di acqua da tubazioni condominiali. Innanzitutto le consiglio di far presente immediatamente al suo vicino della perdita proveniente dal suo appartamento in modo tale da fermare eventualmente la fuoriuscita, se questa fosse copiosa, per non procurare ulteriori danni; successivamente deve avvisare subito l’amministratore del condominio, mettendolo a conoscenza dell’evento accidentale e fortuito accaduto. Arrivati a questo punto si dovrà accertare la causa del danno, se questo è da imputare a un guasto e/o rottura di tubazioni che fanno parte del fabbricato, in presenza di una polizza assicurativa condominiale, sarà questa che ne dovrà rispondere, sempre che sia stata acquistata l’apposita garanzia fuoriuscita liquidi/acqua e/o ricerca del guasto. Discorso diverso invece se dagli accertamenti e dalla perizia di un tecnico incaricato vengono appurate che le cause del danno involontariamente causato a terzi non sono riconducibili ad impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento a servizio del fabbricato, bensì da spargimento di acqua da conduzione dell’appartamento, si pensi ad esempio ad un rubinetto lasciato incautamente aperto oppure ad un guasto ad un elettrodomestico come la lavatrice/lavastoviglie di proprietà privata del conduttore e non condominiale. In tali casi lei ed il suo vicino dovrete confrontavi con il vostro amministratore e controllare se nella stessa polizza condominiale è presente la garanzia Responsabilità civile da spargimento acqua derivante dalla conduzione delle unità immobiliari ad uso civile che copre appunto tali danni involontariamente causati a terzi a seguito di spargimento acqua dalle unità del fabbricato. I guai potrebbero sorgere in caso di assenza in polizza della sopraelencata garanzia in presenza accertata di un danno da conduzione, quindi non condominiale, e che l’assicurazione del fabbricato non coprirebbe; in questi casi il codice civile parla chiaro, il danno causato a terzi prevede l’obbligo di risarcimento da parte di chi l’ha commesso e quindi sarà il suo vicino a dover sostenere personalmente le spese del danno a lei provocato a meno che abbia stipulato anticipatamente e personalmente un’assicurazione privata di responsabilità civile verso terzi, la cosiddetta polizza del «capofamiglia», che tutela l’assicurato ed i suoi famigliari conviventi della somma (capitali, interessi, spese) che questi devono risarcire, se civilmente responsabili ai sensi di legge, per i danni involontariamente causati a terzi.
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