LA PAROLA ALL'ESPERTO
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Sono proprietario di un appartamento in condominio ed avrei intenzione di installare un impianto fotovoltaico individuale. Cosa devo fare? Chiedere all’amministratore? Chiedere il permesso all’assemblea condominiale?
Lettera firmata
Risponde l'esperto
Edoardo Acquistapace
Avvocato, Consulente Confedilizia Parma
Egregio lettore, preliminarmente rilevo che l’art. 1122-bis cod. civ. introdotto dalla legge n.220/2012, consente espressamente ad ogni condomino di installare “impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinate al servizio di singole unità sul lastrico solare, su ogni altra superficie idonea comune e sulle parti di proprietà dell’interessato”.
Ogni condomino può dunque installare pannelli fotovoltaici sul tetto condominiale o in altra parte comune purchè non siano pregiudicate la stabilità, il decoro architettonico dell’edificio o si impedisca ad altri di installare un proprio impianto individuale.
Sempre l’art. 1122-bis cod. civ. al terzo comma statuisce: “Qualora si rendano necessarie modificazioni alle parti comuni, l’interessato ne dà comunicazione all’amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi. L’assemblea può prescrivere con la maggioranza di cui al quinto comma dell’art 1136 (maggioranza degli intervenuti ed almeno due terzi del valore dell’edificio), adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio e, ai fini dell’installazione degli impianti di cui al secondo comma, provvede a richiesta degli interessati a ripartire l’uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto”.
Da tutto ciò consegue necessariamente che, a fronte della richiesta di un condomino, l’assemblea non può negare la possibilità d’installare su parti comuni dell’edificio pannelli fotovoltaici per la produzione di energia ad uso personale, potendo limitarsi a prescrivere soltanto, se tale iniziativa comporta la modifica delle parti comuni, e con una maggioranza qualificata, adeguate modalità alternative di esecuzione dell’intervento per un’effettiva salvaguardia.
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