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Milano Cortina

Cucchiaino di Nutella usato dalla madre malata di tumore, Passler riammessa ai Giochi

Cucchiaino di Nutella usato dalla madre malata di tumore, Passler riammessa ai Giochi

13 Febbraio 2026, 16:57

La Corte Nazionale d’Appello di Nado Italia (Nadab) ha accolto il ricorso di Rebecca Passler contro la sospensione provvisoria per positività al Letrozolo riscontrata nel corso di un controllo del 26 gennaio scorso, riconoscendo il «fumus boni iuris», ovvero l'apparente fondatezza dell’assunzione involontaria o della contaminazione inconsapevole della sostanza in oggetto. Lo riferisce la federazione Sport Invernali (Fisi). La biatleta potrà così partecipare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.  Rebecca Passler si aggregherà alle compagne di squadra a partire da lunedì 16 febbraio, giorno in cui sarà a disposizione dello staff tecnico per le successive competizioni del programma a cinque cerchi.

Rebecca Passler «consumava alimenti condivisi in ambito domestico. In particolare ha consumato un alimento prelevato con utensili comuni, nel caso di specie Nutella, prelevata con un cucchiaio comune». È uno dei punti sulla base dei quali la biathleta azzurra ha presentato ricorso contro la sospensione davanti alla Corte nazionale di appello antidoping, a quanto si legge nel dispositivo della sentenza della Corte nazionale d’appello antidoping.
Secondo la consulente di parte, Passler non era «a conoscenza» del fatto che la madre assumesse il letrozolo a scopo terapeutico e «l'abitudine consolidata di assumere a colazione entrambe la Nutella depone in maniera inequivocabile per una contaminazione accidentale da inquinamento salivare della confezione di Nutella di cui accidentalmente è venuta a contatto l’atleta».
Al ricorso si era opposta la Procura nazionale antidoping, eccependo fra le altre cose che «le allegazioni di contaminazione sono, in questa fase, ipotesi non corroborate da alcun riscontro oggettivo idoneo a scardinare la misura».
Il ricorso tuttavia è stato accolto e la sospensione è stata revocata: tra i vari punti del dispositivo, secondo la corte «la argomentazione proposta dall’atleta a sostegno della tesi da lei avanzata di assenza di colpa o negligenza» non può «essere immediatamente scartata».

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