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Compagne di Branco

I gatti e la legge

Compagne di branco

di Lia Begani - Valentina Tridente - Maria Cristina Ganga - Chiara Copelli

13 Febbraio 2022, 07:20

Rubrica settimanale, a cura dell’educatrice cinofila Lia Begani e della speaker radiofonica Valentina Tridente (Radio Parma) 

Per l’articolo di oggi, che vede protagonisti i nostri predatori solitari preferiti, ci siamo avvalse dell’aiuto combinato della nostra consulente di relazioni feline Chiara Copelli e dell’avvocato Maria Cristina Ganga che ci aiuteranno a capire meglio come la legge italiana è strutturata quando si parla di felini domestici - proprio come una squadra di supereroine unite per il bene dell’umanità.

Nella nostra ultima puntata baffuta, attraverso una carrellata di scatti sulla condizione dei felini turchi e di quelli italiani ma soprattutto emiliani, abbiamo ripercorso la storia evolutiva del nostro Mr.G e di come essa si sia intrecciata e abbia viaggiato parallelamente a quella di noi bipedi spelacchiati. Da ciò è emerso come il forte legame di attaccamento con il proprio territorio ed il poterlo abitare e controllare liberamente siano principi fondanti dell’essere gatto, che ritroviamo in 5 punti chiave dell’etogramma felino (la carta d’ identità di specie): essere un predatore solitario, territoriale e stanziale, sinantropo e domestico incompleto. Oggi vedremo come la parte della legge italiana che si occupa di ninja baffuti abbia fatto propri gli studi etologici radicando i suoi principi proprio su questi 5 punti con l'obiettivo di difendere e tutelare il benessere del gatto domestico come specie, riconoscendogli quindi “diritto di cittadinanza”.

Il diritto di cittadinanza baffuto è chiaramente sancito dalla legge quadro nazionale 281 del 14 agosto 1991 e dalla successiva legge regionale 27 del 7 aprile 2000, che ne esplicita i contenuti.
Riportiamo uno stralcio del documento divulgativo pubblicato sul sito web della Corte di Cassazione che sintetizza e chiarisce i contenuti della legge quadro 281/91 chiarisce e sancisce la legittimità della presenza – che definisce libera - del gatto randagio nel territorio dello stato anche negli ambienti caratterizzati dalla presenza dell’uomo. Il riconoscimento della sua libera presenza nel territorio è da ricondursi all’innata capacità del gatto di sopravvivere allo stato brado in modo del tutto indipendente dall’azione umana, aspetto che lo differenzia rispetto al cane. Il suo libero stanziamento, continua la Cassazione, può essere rappresentato anche dal loro raggruppamento nelle cosiddette “colonie feline”, e rientrano nel patrimonio disponibile dell’amministrazione comunale nel quale queste colonie insistono.


Quindi, al pari dell’azienda sanitaria locale, investiti del potere di amministrare i gatti randagi vi è anche l’amministrazione pubblica attraverso le proprie istituzioni locali come il Comune, tenuto a vigilare sulla sicurezza delle colonie e ad assolvere agli obblighi di controllo imposti dalla legge a garanzia della salute e della sicurezza pubbliche.
Risulta quindi evidente l’approccio diametralmente opposto della normativa alla condizione di libero transito sul territorio tra la specie baffuta e quella annusona. Ecco spiegato perché se noi incontriamo per strada un simpatico canetto che ci rincorre senza guinzaglio e senza un trafelato bipede che lo insegue, dovremo allertare le forze dell’ordine o il canile del territorio. Se invece incontriamo durante la nostra passeggiata un seducente baffuto miagolante che danza intorno alle nostre gambe con la coda a punto interrogativo, possiamo anche danzare con lui per il tempo che ci concederà ma poi proseguire nel nostro giretto.

A completamento del quadro normativo proposto, è utile citare anche l’articolo 29 della Legge Regionale 27/2000, che chiariscono e definiscono cosa s’intende per colonia felina e quali divieti ed obblighi siamo tenuti a rispettare come cittadini e come istituzioni preposte nei confronti dei nostri girovaghi amici baffuti. Infatti a norma dell’art. 29: «I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o di allontanarli dal loro habitat. S’intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di territorio, urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.» A proposito della possibile cattura, questa, a norma dellìart. 29 è «consentita solo per comprovati motivi sanitari e viene effettuata dai servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina e felina» tant’è che le strutture di ricovero sono riservati ai gatti domestici, impossibili da inserire nelle colonie feline.

Per ulteriori informazioni vi consigliamo di seguire l’appuntamento settimanale di “Compagne di Branco” in podcast su Spotify e in diretta su Radio Parma tutti i mercoledì dalle 18  alle 19  

e-mail: compagnedibranco@gmail.com
IG:@compagnedibranco
FB: compagnedibranco

Volete che la foto del vostro beniamino venga pubblicata nel prossimo appuntamento della nostra rubrica? Niente di più semplice: immortalate i vostri amici mettendo bene a fuoco il loro muso, scattate e inviate la foto a compagnedibranco@gmail.com Come sempre tutti gli animali sono i benvenuti!

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