economia
Buonasera, ho maturato i requisiti anagrafici ad agosto 2022 ( sono del 1964) e quelli contributi (35 anni di contributi)a dicembre 2023 . Per poter valutare la forma pensionistica opzione donna devo sperare venga rinnovata per l' anno in corso e il successivo o ancora meglio che venga resa strutturale? A tal proposito chiedo: quali prospettive ci sono?
Sono una lavoratrice dipendente nel settore scuola nata il 20 ottobre 1964. Ho già maturato ad agosto 2022 35 anni di contributi e quest'anno a ottobre compio 58 anni per cui avrei i requisiti per accedere ad opzione donna ma non vorrei essere molto penalizzata. Sono stata assunta nell'anno 1988 ma mi hanno detto che il sistema del calcolo misto non esiste più in opzione donna e quindi questo mi penalizzebbe ancora di più. Considerando che mensilmente il mio stipendio mensile si aggira attorno ai 1550 euro a quanto ammonterebbe la pensione con le dovute penalizzazioni?
Lettera firmata
Risponde
Paolo Zani
www.tuttoprevidenza.it
Noto che l’argomento «opzione donna» interessa molte lettrici. Vediamo di rispondere a queste due richieste.
Nel primo caso il requisito dell’età anagrafica è certamente maturato avendo, la nostra lettrice, compiuto i 57 anni di età entro il 31 dicembre 2021 data ultima, per il momento, per esercitare il diritto ad «opzione donna». Quello che manca è il requisito contributivo dei 35 anni, pari a 1820 contributi settimanali che andava, anche questo caso, maturato entro il 31 dicembre 2021. A questo punto l’unica speranza è che «opzione donna» venga ulteriormente prorogata. Per la cronaca ricordo che questa modalità di pensionamento venne istituita dall’art. 1, comma 9, della Legge n° 243/2004 che introdusse in via sperimentale fino al 31 dicembre 2015 questa speciale modalità di pensionamento riservata alle lavoratrici. Alla faccia dello sperimentale: di proroga in proroga siamo arrivati al 31 dicembre 2021. C’è speranza che venga ulteriormente prorogata? Forse sì! anche perché, in questo momento, sarebbe estremamente impopolare non farlo. Certo che di proroga in proroga si viene a perdere una delle condizioni introdotte dalla legge originaria che non incentivavano il ricorso a questa modalità di pensionamento. Mi riferisco al fatto che il ricorso ad «opzione donna» prevede l’opzione al calcolo interamente contributivo della pensione cosa che nel 2004 era estremamente sfavorevole, in quanto allora tutte le pensioni erano calcolate con il sistema retributivo sicuramente più favorevole. Cerchiamo di chiarire meglio la cosa. Il sistema retributivo basa il calcolo dell’importo di pensione sugli ultimi stipendi percepiti e sul numero dei contributi accreditati; per semplicità sulle ultime 520 settimane retribuite opportunamente rivalutate. In soldoni la “pensione retributiva” teneva conto degli ultimi stipendi percepiti e quindi la differenza tra l’ultima retribuzione e la pensione spesso era minima. Condizione per aver diritto al calcolo retributivo, però, è quello di aver maturato, alla data del 31 dicembre 1995, 18 anni di contributi. Ora questo nel 2004 era sicuramente verificato (non era possibile avere maturato 35 anni di contributi se non si avevano più di 18 anni al 31 dicembre 1995), oggi questo vale sempre meno: è sufficiente «teoricamente» avere anche solo 9 anni di contributi al 31 dicembre 1995 per avere diritto ad «opzione donna» a condizione di aver coperto l’intero periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2021.
Il sistema contributivo, invece, tiene conto di tutta la contribuzione versata nel corso della vita lavorativa e l’importo della pensione viene determinato attraverso un calcolo (coefficienti) che tengono conto anche dell’età di pensionamento.
In estrema sintesi oggi la perdita in caso di «opzione donna» (calcolo contributivo) si aggira attorno al 9 -10%. Questo per il fatto che non avendo maturato i 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 il calcolo della mia pensione sarebbe comunque «misto» vale a dire retributivo per la contribuzione accreditata a tutto il 1995 e «contributivo» per la parte dal gennaio 1996 alla data di decorrenza della pensione. Ma bisogna tener conto di quanti anni anticiperei la pensione tenendo conto che l’età pensionabile oggi è fissata a 67 anni. Quindi l’eventuale perdita viene ampiamente compensata dalla rate di pensione che percepirei anticipatamente.
L’ultima domanda importante che viene spesso posta è questa: ma è possibile conoscere in anticipo gli importi di pensione, il retributivo «secco», il «misto» e il contributivo «puro». La risposta è positiva; ci sono due possibilità rivolgendosi:
1) a un Patronato che vi darà tutta l’assistenza necessaria
2) direttamente all’INPS, previo appuntamento per consulenza; questo ai sensi dell’art. 69 comma 8 della legge n° 388/2000. In verità questa possibilità dovrebbe essere applicata per estensione in quanto la legge in questione è antecedente a quella istitutiva di «opzione donna».
© Riproduzione riservata
Contenuto sponsorizzato da BCC Rivarolo Mantovano
Gazzetta di Parma Srl - P.I. 02361510346 - Codice SDI: M5UXCR1
© Gazzetta di Parma - Riproduzione riservata