La causa
Che il silenzio sia d'oro lo ha ricordato a proprie spese un amministratore di condominio al quale il tacer (non «bel» in questo caso) è costato un pignoramento dei mobili dell'ufficio da parte del tribunale in seguito a un ricorso nei suoi confronti. Una mossa provocata dal silenzio di quasi due anni opposto alle richieste del ricorrente. Ostinato era stato lo studio nel non rispondere. Ostinato il cliente, Sandro Milani, proprietario di un appartamento in centro, nel domandare. Che cosa? «Una serie di documenti che era mio diritto consultare così come era dovere dei miei amministratori mettermi a disposizione. La legge parla chiaro in tal senso, anche se spesso è disattesa».
Che Milani sia un avvocato non è proprio un dettaglio: altri forse si sarebbero arresi di fronte al muro di gomma, credendo di non avere speranza, mentre lui, forte dell'appoggio del Codice civile, ha continuato ad andare alla carica. Fino al raggiungimento dell'obiettivo. Non solo il legale è venuto in possesso degli agognati documenti, ma ha anche fatto sì che la controparte pagasse le sue spese legali, grazie a un decreto ingiuntivo urgente firmato dal giudice con tanto di pignoramento degli strumenti del mestiere degli amministratori. Ma quali erano i documenti richiesti? Il registro dell'anagrafe condominiale, il registro dei verbali delle assemblee, comprensivo di tutte le convocazioni e delle relative notifiche dal 2013, nonché del regolamento condominiale allegato, il registro di contabilità, con la relativa movimentazione delle entrate e delle uscite, insieme con i giustificativi di spesa e al rendiconto condominiale. Un bel malloppo, insomma, richiesto con solleciti verbali il 17 e il 20 febbraio 2023 e poi, non avendo ottenuto risposta, con una raffica di Pec: 7 ne ha inviate, dal 22 febbraio 2023 al gennaio 2025.
Visto che l'assalto frontale non dava esiti, l'avvocato - facendo perorare la propria causa da un collega - si così è rivolto al tribunale. E lo ha fatto ricordando l'articolo 1130 del Codice civile, che obbliga gli amministratori a conservare i documenti del condominio, e il secondo comma del 1129, che stabilisce che l'amministratore debba comunicare «il locale dove si trovano i registri, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all'amministratore, può prendere gratuitamente visione e, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata».
Vinto il ricorso, Milani si è presentato nell'ufficio dell'amministratore con un ufficiale giudiziario, impugnando il decreto ingiuntivo firmato dalla giudice Antonella Ioffredi. Gli sono stati consegnati i documenti richiesti, mentre al commercialista sono stati «tolti» mobili e scrivanie: pignorati fino all'indomani, quando l'amministratore non ha pagato i 1800 euro di spese legali sostenute dalla controparte.
Roberto Longoni
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