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Il Tar del Lazio: "Inammissibile il ricorso di Pietro Leonardi, niente risarcimento"

Il Tar del Lazio: "Inammissibile il ricorso di Pietro Leonardi, niente risarcimento"

18 Novembre 2021, 04:55

La pronuncia dei giudici sulle richieste dell’ex a.d. del Parma 

Il Tar del Lazio ha dichiarato «inammissibile per difetto di giurisdizione» la richiesta dell’ex amministratore delegato ed ex direttore generale del Parma, Pietro Leonardi, di annullamento dell’inibizione per cinque anni con ammenda di 150mila euro dopo il fallimento della società calcistica dichiarato nel marzo 2015. Respinta inoltre la richiesta risarcitoria avanzata dallo stesso Leonardi. 

Una lunga vicenda ricostruita dagli stessi giudici in sentenza. Tutto ha inizio con la dichiarazione di fallimento della società Parma Calcio FC decisa il 19 marzo 2015, cui seguì nel giugno 2016 il deferimento di Leonardi (oltre che di altri soggetti implicati nel fallimento) per violazione delle norme di funzionamento delle società sportive, nonché sugli obblighi di trasparenza cui sono tenuti gli organi amministrativi. La Sezione disciplinare del TFN inflisse all’ex Dg del Parma la sanzione dell’inibizione per 5 anni e l’ammenda di 150mila euro; sanzioni, queste, confermate dalla Corte Federale d’Appello della Figc e dal Collegio di Garanzia dello Sport del Coni. Di qui il ricorso al Tar del Lazio, con la richiesta risarcitoria. 

La prima questione posta ai giudici amministrativi è stata quella di verificare la sussistenza o meno della loro giurisdizione. La conclusione è che secondo il Tar «al giudice amministrativo è preclusa la tutela impugnatoria nei confronti dei provvedimenti disciplinari, anche idonei ad incidere su situazioni giuridiche protette dall’ordinamento statale, permanendo in capo allo stesso una cognizione meramente incidentale volta all’esclusiva valutazione dei presupposti del risarcimento del danno a favore dei soggetti che ritengano di aver subito, per l’effetto, una lesione». Da ciò, il fatto che «la domanda demolitoria deve essere dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione». 

Unico scopo in capo a Leonardi in coerenza con la normativa è rimasto quello di ottenere il risarcimento del danno derivante dall’adozione di un provvedimento che ha ritenuto illegittimo. Il Tar è partito da una valutazione «solo incidentale» della legittimità della decisione e in merito alla quantificazione della sanzione inflitta, arrivando a concludere che «la quantificazione della sanzione è oggetto di decisione prettamente discrezionale, sindacabile, per regola di carattere generale, solo se manifestamente illogica. E ciò vale ancora di più per l’ordinamento sportivo, in ragione della sua autonomia. La sanzione, peraltro, alla luce delle condotte accertate risulta immune dai vizi sindacabili in questa sede». Da ciò il fatto che «il ricorso deve essere respinto non ravvisandosi i presupposti per il riconoscimento di un danno ingiusto, attesa la legittimità della sanzione irrogata». 

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