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Sentenza del Tar Emilia Romagna: una sala giochi di Parma dovrà spostarsi dalla sede attuale per non chiudere

Sentenza del Tar Emilia Romagna: una sala giochi di Parma dovrà spostarsi dalla sede attuale per non chiudere

Foto d'archivio

21 Novembre 2023, 18:50

Una sala giochi di Parma dovrà chiudere o delocalizzare la propria sede. Come riporta Agipronews lo ha stabilito la prima sezione del Tar Emilia-Romagna, che ha respinto i ricorsi di un’attività impegnata dal 2018 in un lungo contenzioso con il Comune riguardo al mancato rispetto delle norme sul distanziometro imposte dalla legge regionale del 2013. Secondo la normativa, infatti, le sale giochi non possono trovarsi a meno di 500 metri dai cosiddetti “luoghi sensibili”. In questo caso, il luogo in questione è una scuola dell’infanzia.

Secondo la parte ricorrente, le motivazioni che hanno portato la Giunta Comunale a esprimersi per la chiusura dell’esercizio sarebbero state illegittime ed estremamente lesive nei confronti dei titolari. Dal 2018, tuttavia, anno dell’avvio del procedimento, sono state attuate numerose proroghe ai termini di applicazione del processo, ritenute sufficienti dal Comune di Parma che non crede siano necessari gli “ingenti, insostenibili investimenti di natura economico-finanziaria” a cui si appella la parte ricorrente sottolineando la difficoltà di uno spostamento, prosegue agipronews, soprattutto considerando “la sospensione delle attività conseguita all’emergenza pandemica”, periodo durante il quale, sottolinea il Comune, sono stati sospesi i provvedimenti di chiusura, “proprio per favorire le operazioni di delocalizzazione”.

La parte ricorrente ha sostenuto di non avere la possibilità di trovare una nuova sede all’interno del Comune di Parma, in quanto povero di aree appetibili sul piano delle autorizzazioni, ragion per cui sulla documentazione che ha consentito alla sala giochi di ricevere un’ulteriore proroga semestrale per l’esecuzione del provvedimento è stata prevista una nuova apertura nel comune di Gattanico; l’Amministrazione parmense ha smentito questi dati: il 17% del territorio comunale dispone delle autorizzazioni per l’apertura di questa attività. Non ha trovato consensi neppure il ricorso secondo cui la scuola dell’infanzia in questione sarebbe un istituto “che non presenta grado” e dunque non rientrerebbe tra i luoghi sensibili che, secondo la legge, sono le scuole “di ogni ordine e grado”.

Rimessa anche la tesi della ricorrente secondo cui un’attività preesistente all’esecuzione della normativa sul distanziometro dovrebbe avere la possibilità di restare aperta; questo, secondo i giudici, conclude agipronews, esprime una “palese illogicità”, in quanto “le attività già in essere” e le nuove “svolgono un’attività ritenuta pregiudizievole per la salute pubblica” allo stesso modo. Viene accolta, perciò, l’istanza del Comune di Parma che ritiene sia stato concesso tempo sufficiente all’attività per rispondere alla necessità causata dal provvedimento, e vengono respinti i ricorsi della sala giochi, alla quale non vengono concesse ulteriori proroghe.

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