Abito in un condominio dove abbiamo deliberato i lavori del 110%. Il compenso dell’amministratore non rientra in alcun modo fra le spese detraibili?
Lettera firmata
Il compenso dell’Amministratore per i lavori straordinari del Superbonus 110% è escluso dalle spese detraibili, non può essere oggetto dello sconto in fattura nè di cessione di credito.
L’amministratore svolge le proprie funzioni in forza del mandato conferitogli dai condomini ed i compensi straordinari, anche se connessi con i lavori del 110%, sono esclusi dal beneficio del superbonus stesso.
La circolare 30/E dell’Agenzia delle Entrate al punto 4.4.1 prevede che gli adempimenti messi in atto dall’amministratore per il superbonus rientrino tra i compiti dell’amministratore stesso e di conseguenza il relativo compenso straordinario sia da imputarsi alle spese generali di condominio e non sia quindi detraibile nell’ambito del 110%.
Il compenso dell’Amministratore come responsabile dei lavori (D.Lgs. 81/2008) è tutt’altra fattispecie.
Il responsabile dei lavori va nominato in caso, appunto, di lavori straordinari; non è opportuno che l’amministratore di condominio assuma tale incarico e dovrà farlo solo in caso di impossibilità di nominare un responsabile lavori. Pur non essendo richieste qualifiche o iscrizioni ad albi professionali, a tale figura compete una serie di compiti che richiederebbero preparazione tecnica in tema di sicurezza sul lavoro e di cantieri edili (pianificazione e durata lavori, nomina dei coordinatori, verifica affidabilità imprese, sospensione o interruzione lavori). Le responsabilità sono molteplici e si desumono anche dalle incombenze che spettano alla figura in esame. La nomina dell’amministratore condominiale a Responsabile Lavori è da valutare quindi con la massima prudenza.
Risponde l'esperto Daniela Barigazzi Avvocato, consulente Confedilizia Parma
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