Il Tribunale Penale di Parma ha depositato la sentenza con le motivazioni della condanna di Federico Pesci a 8 anni e 6 mesi di reclusione, oltre al risarcimento del danno alla persona offesa e alle parti civili costituite, Centro Antiviolenza e Comune di Parma.
La sentenza, composta di 111 pagine, ripercorre tutte le tappe del processo, riepiloga gli elementi di prova; le dichiarazioni della ragazza; l’accertamento investigativo; le dichiarazioni dei medici che l’hanno visitata e delle persone che l’hanno conosciuta; dà conto inoltre di un migliaio di pagine di trascrizioni di intercettazioni, trascritte e allegate in parte dal Pubblico Ministero e in gran parte dalla difesa dell’imputato.
"Il Tribunale - commenta il Centro Antiviolenza di Parma - spiega perché, al termine dell’istruttoria dibattimentale, il Collegio ha ritenuto di disporre una perizia psichiatrica sulla capacità della ragazza a rendere testimonianza; un’indagine ritenuta necessaria dopo le produzioni documentali effettuate dalla difesa di Federico Pesci, posto che per condannare l’imputato di reati di violenza sessuale può bastare si la sola dichiarazione della vittima ma l’indagine deve essere rigorosa soprattutto ove questa, costituitasi parte civile, sia portatrice di un interesse proprio. All’esito la perizia ha concluso che la capacità di narrare e rievocare i ricordi riferiti a sé e alla relazione con gli altri si è mantenuta integra nel tempo e, ad avvalorare la sua credibilità, sono riportati l’assenza di intenti calunniatori o recriminatori e l’iniziale reticenza a denunciare i fatti, al fine di evitare la macchina giudiziaria. La credibilità della ragazza, riconosce il Tribunale, deriva proprio dalla spontaneità con cui ha fatto trasparire le sue fragilità e le sue debolezze."
"La sentenza ribadisce con chiarezza che il discrimine tra atto sessuale lecito e atto sessuale illecito è il consenso, un consenso che non è solo all’atto in sé ma anche alle modalità con cui viene posto in essere, un consenso che deve permanere per tutto il tempo del rapporto ed è sempre revocabile - continua l'associazione -.Infine spiega perché all’imputato, nonostante la sua incensuratezza, non sono state riconosciute nemmeno le circostanze attenuanti generiche; questo sia per la gravità dei reati commessi che per l’atteggiamento, tenuto nel corso dell’intero iter processuale: privo di una seppur minima manifestazione di resipiscenza per i reati commessi.
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