Buongiorno, mio padre e mia madre percepiscono entrambi la pensione sociale. Mio padre è deceduto. Mia madre ha diritto alla reversibilità? Grazie per la consulenza e saluti. Vittorio Bini.
Lettera firmata
L’ assegno sociale è una prestazione assistenziale istituita dall’art. 3 comma 6 della legge n° 335/1995 (riforma Dini) che ha sostituito la preesistente pensione sociale. “Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile.
Esso rappresenta un sussidio economico che lo Stato eroga in condizioni di particolare disagio economico e che non richiede il possesso di requisiti contributivi. Proprio la sua natura strettamente connessa all’aspetto assistenziale, rende l’assegno sociale non reversibile ai superstiti. Questo significa che alla morte del titolare decade il diritto al trattamento. Inoltre, è bene ricordare che tale sussidio non è esportabile e subisce una revoca nei casi di trasferimento o anche di sola dimora all’estero.
Detto questo riassumiamo brevemente a chi spetta l’assegno sociale. Soggetti aventi diritto:
- cittadini italiani
- stranieri o apolidi rifugiati politici o con lo status di “protezione sussidiaria”
- stranieri extracomunitari o apolidi in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo
- cittadini comunitari
- cittadini della Repubblica di San Marino
Requisiti
- compimento del 67° anno di età;
- cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’Unione Europea e per gli extracomunitari il possesso di permesso di soggiorno CE-SLP;
- residenza sul territorio nazionale;
- residenza in Italia di almeno dieci anni continuativi, temporalmente individuabili in qualsiasi momento della vita prima della richiesta della prestazione (tale ulteriore requisito è in vigore dal 1° gennaio 2009 ed è richiesto in aggiunta al generale requisito di residenza sul territorio nazionale per il diritto al conseguimento e al mantenimento della prestazione).
- reddito non superiore all'importo annuo dell'assegno se il richiedente non è coniugato;
- reddito cumulato con quello del coniuge non superiore a due volte l'importo annuo dell'assegno se il richiedente è coniugato.
Redditi
Non possedere per l’anno 2021:
- Redditi propri superiori a 5.983,64 €
- Redditi cumulati con quello del coniuge superiori a 11.967,28 €
- Vanno rispettati entrambi i requisiti reddituali. in generale vanno considerati tutti i redditi. Si considerano i redditi assoggettabili all'Irpef al netto dell' imposizione fiscale e contributiva, ma anche quelli esenti da imposta, quali le prestazioni assistenziali erogate dallo Stato (prestazioni per invalidità civile, cecità civile, sordità, le pensioni di guerra, le rendite vitalizie erogate dall'Inail, pensioni privilegiate ordinarie tabellari per infermità contratte durante il servizio di leva, ecc.) ed ancora redditi con ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (interessi bancari e postali, interessi sui BOT e CCT, ecc.) e, infine, gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. In sede di prima liquidazione, si considerano i redditi conseguiti nello stesso anno, mentre per gli anni successivi, ai fini della verifica del mantenimento della prestazione, sono considerati i redditi dell’anno precedente, ad eccezione di quelli derivanti da pensioni che sono sempre relativi all’anno in corso.
Domanda
La domanda va presentata all’Inps competente per territorio (quello di residenza) esclusivamente per via telematica.
Risponde l'esperto Paolo Zani www.tuttoprevidenza.it
Inviate le vostre domande su fisco, lavoro, casa, previdenza a esperto@gazzettadiparma.it
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