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CORONAVIRUS

Estensione del Super green pass, quarantene, capienze: il nuovo decreto in pillole

Niente quarantena per i bimbi dai 5 agli 11 anni che entrano in Italia

29 Dicembre 2021, 22:37

Il cdm ha approvato un primo blocco di misure sulle quarantene e l’utilizzo del green pass. Il Prossimo Cdm ( presumibilmente già nei primi giorni di gennaio ) potrà adottare ulteriori misure. Oggi è stato approvato approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.

Ecco il testo in pillole.

Estensione del Green Pass Rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione)

Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass Rafforzato alle seguenti attività:  alberghi e strutture ricettive; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; sagre e fiere,  centri congressi, servizi di ristorazione all’aperto; impianti di risalita con finalità turistico -commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici; piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto; centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto. Inoltre il Green Pass Rafforzato è necessario per l’accesso e l'utilizzo dei mezzi di tra sporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale. 

Quarantene

Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonchè dopo la somministrazione della dose di richiamo. Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare - solo qualora sintomatici - un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso. Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza. 

Capienze

 Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso. 

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