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Arera e Antitrust

Bollette (alle stelle): quando è possibile modificare i contratti? - Vademecum per gli utenti

Bollette (alle stelle): quando è possibile modificare i contratti? - Vademecum per gli utenti

13 Ottobre 2022, 19:24

Con le bollette alle stelle e alla luce della nuova normativa introdotta dal decreto Aiut-bis - che prevede la sospensione delle clausole contrattuali che consentano modifiche unilaterali dei contratti - Arera e Antitrust hanno riassunto il quadro complessivo delle regole e degli strumenti disponibili per consentire a consumatori ed imprese di orientarsi.

Si parte proprio dalle variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali (art. 13 Codice di condotta commerciale). «Sono i casi in cui, - spiegano le Autorità - durante il periodo di esecuzione e di validità di un contratto di fornitura, il venditore decide di avvalersi, per giustificato motivo, di una clausola contrattuale nella quale è prevista esplicitamente la possibilità di variare unilateralmente specifiche condizioni contrattuali. Trattandosi di clausole che esplicitamente attribuiscono al venditore la possibilità di variare unilateralmente le condizioni contrattuali che definiscono il prezzo, esse rientrano pienamente nell’ambito di applicazione" dell’articolo 3 del decreto Aiuti bis.
Le evoluzioni automatiche delle condizioni economiche (art. 13 Codice di condotta commerciale) sono invece modifiche/aggiornamenti già previste dai contratti all’atto della stipula. «Di norma esse comportano un aumento dei corrispettivi unitari determinati dal venditore, lo scadere o la riduzione di sconti, il passaggio da un prezzo fisso ad un prezzo variabile ovvero il passaggio da un prezzo variabile ad un prezzo fisso. Essendo già previste nelle condizioni contrattuali, sulle quali entrambe le parti hanno espresso il loro consenso, - sottolineano Arera e Agcm - non hanno il carattere della unilateralità». Non rientrano quindi nell’ambito applicativo dell’articolo 3 del decreto.
Per quanto riguarda le 'offerte PLACET' e i rinnovi delle condizioni economiche, le Autorità spiegano che «il rinnovo è una fattispecie che, in linea teorica, non costituisce un’ipotesi di variazione unilaterale, in quanto consiste in attività volta a concludere un nuovo contratto alle medesime condizioni previste da quello in scadenza». La regolazione prevede una specifica procedura per il rinnovo delle condizioni economiche che deve avvenire ogni 12 mesi: «tale rinnovo non rientra quindi nell’ambito di applicazione del decreto».
Le Autorità considerano poi i casi di proposta di rinegoziazione «per sopravvenuto squilibrio delle prestazioni a causa dell’aumento dei prezzi», nei quali gli operatori invocano la forza maggiore. «Sono giunte segnalazioni di operatori che propongono offerte a prezzi superiori informando i clienti che in caso di non accettazione ricorreranno alla risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto in essere». In questo caso, «ciò che il venditore non può fare è ritenere di per sè risolto il contratto senza pronuncia giudiziale e chiedere l’attivazione dei servizi di ultima istanza per risoluzione contrattuale: quest’ultima condotta viola la regolazione dell’Arera in materia di attivazione dei servizi di ultima istanza».
Viene chiarito infine quando è legittimo l’esercizio del diritto di recesso dal contratto di fornitura. Per i clienti di piccole dimensioni (domestici, bassa tensione), l’Autorità riconosce la facoltà di recesso in capo al venditore, qualora si tratti di contratti di mercato libero e tale facoltà sia espressamente contemplata nel documento contrattuale, prevedendo però un periodo di preavviso non inferiore a sei mesi.

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