IL CASO
La Cassazione annulli con rinvio per un nuovo esame l’ordinanza del tribunale di sorveglianza di Roma che ha confermato il 41 bis per Alfredo Cospito. E’ quando chiede l’avvocato generale della Cassazione, Pietro Gaeta nella requisitoria scritta depositata l’8 febbraio in vista dell’udienza del 24.
Il 41bis non può giustificare la «rarefazione e la compressione di altre libertà inframurarie» se non con l’impedimento di «contatti e collegamenti» che risultino «concretamente» e «specificamente» finalizzati ad evitare «ulteriori reati o attività dell’associazione esterna». Lo scrive il Pg della Cassazione nella requisitoria scritta in vista dell’udienza su Alfredo Cospito, sottolineando che «è necessario che emerga una «base fattuale» sulla base di «elementi immanenti e definiti», cosa che «non è dato riscontrare» nell’ordinanza del tribunale di sorveglianza su Cospito.
© Riproduzione riservata
Contenuto sponsorizzato da BCC Rivarolo Mantovano
Gazzetta di Parma Srl - P.I. 02361510346 - Codice SDI: M5UXCR1
© Gazzetta di Parma - Riproduzione riservata